Il regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio permette a una società di costituirsi sul territorio dell'Unione sotto forma di società per azioni, secondo la denominazione latina «societas europaea» (SE). La SE consente di operare a livello dell'Unione in quanto è soggetta alla sua legislazione che è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Sono previste varie possibilità per le imprese di almeno due Stati membri diversi che intendono costituire una SE: la fusione, la creazione di una holding, la creazione di una filiale o la trasformazione in SE. Il regime della SE deve essere quello di una società di capitali per azioni. Affinché tali società abbiano dimensioni ragionevoli, il capitale deve essere pari ad almeno 120 000 EUR.
La direttiva 2001/86/CE è intesa a garantire che la costituzione di una SE non comporti la scomparsa o l'indebolimento del regime di partecipazione dei lavoratori esistente nelle società partecipanti alla costituzione di una SE. I diritti di partecipazione, qualora esistano in una o più società che costituiscono una SE, sono mantenuti trasferendoli alla SE una volta costituita, a meno che le parti non decidano diversamente nel quadro del «gruppo speciale di negoziazione» che riunisce i rappresentanti dei lavoratori di tutte le società interessate.